(Approvato dall’Assemblea straordinaria di Centuripe
(En) il 9 maggio 2005)
COSTITUZIONE E SCOPI
ARTICOLO 1
E’ costituito dal febbraio 1951 il Gruppo Siciliano
Giornalisti Sportivi (GSGS) che fa parte dell’Unione
Stampa Sportiva Italiana (USSI), gruppo di specializzazione
che opera nell’ambito della Federazione Nazionale
Stampa Italiana (FNSI) ed è riconosciuto dal Comitato
Olimpico Nazionale Italiano (CONI) quale Associazione Benemerita.
Lo Statuto è in armonia con lo Statuto nazionale
dell’USSI ed è approvato dal Consiglio direttivo
nazionale dell’USSI.
ARTICOLO 2
Il Gruppo siciliano nasce ed opera nel territorio di competenza
in stretta collaborazione con l’Associazione Siciliana
della Stampa ed è composto da giornalisti professionali
e giornalisti collaboratori che siano iscritti alla stessa
Associazione regionale e siano in regola con il pagamento
delle quote annuali.
ARTICOLO 3
Il GSGS è senza fine di lucro ed è retto da
norme statutarie in armonia con l’ordinamento sportivo
nazionale ed internazionale, ispirate al principio democratico
della partecipazione di uomini e donne in condizioni di
uguaglianza e pari opportunità, senza discriminazioni
di carattere politico, di religione o di razza.
Il GSGS, nella propria autonomia organizzativa e amministrativa,
ha lo scopo di:
a) riunire i giornalisti che in via continuativa e/o prevalente
esercitino la professione nell’ambito del settore
dello sport;
b) operare per il massimo riconoscimento della categoria
promuovendo, disciplinando e garantendo la coesione e la
solidarietà dei suoi aderenti, in sede professionale
e sindacale;
c) promuovere ogni iniziativa atta a favorire la migliore
tutela della categoria e la sua crescita in tutti gli aspetti
della sua specifica attività professionale, anche
attraverso l’aggiornamento tecnico dei propri iscritti
ed il loro arricchimento culturale;
d) promuovere e sostenere ogni iniziativa ritenuta utile
al processo di potenziamento dello Sport in tutte le sue
componenti, con riferimento ad una moderna concezione dello
Sport stesso quale strumento di sviluppo e di emancipazione
sociale;
e) alimentare e favorire una particolare attività
sportiva tra gli associati.
ARTICOLO 4
Il GSGS è regolarmente costituito con l’adesione
di almeno 15 (quindici) iscritti in possesso dei requisiti
di cui al successivo articolo 6 dello statuto, dei quali
almeno 10 (dieci) giornalisti professionali.
Per una più appropriata azione di rappresentanza
il GSGS può organizzarsi in Sezioni provinciali o
interprovinciali distaccate in presenza di almeno 10 (dieci)
iscritti, dei quali almeno 7 (sette) giornalisti professionali.
Le sezioni sono rette da un Presidente assistito da un segretario
e da uno o più consiglieri fino a un massimo di cinque
(in caso di Sezioni con più di 25 iscritti),che rimangono
in carica per quattro anni. L’Assemblea di sezione
procede anzitutto a fissare il numero di consiglieri, quindi
elegge con una votazione il Presidente (professionali),
il Segretario e i Consiglieri. Le decisioni sono valide
a maggioranza semplice.
Le assemblee sezionali sono convocate sono convocate almeno
una volta l’anno, se possibile per lettera, e-mail
o fax, altrimenti con la divulgazione di un avviso ripetuto
almeno due volte nei sette giorni precedenti, sulle pagine
sportive dei quotidiani locali e nei radiotelegiornali delle
emittenti siciliane.
REQUISITI, DIRITTI E DOVERI DEI
SOCI
ARTICOLO 5
Sono Soci ordinari i giornalisti professionali e collaboratori
iscritti al GSGS
Il Consiglio Direttivo potrà nominare Soci benemeriti
i giornalisti professionali e collaboratori che abbiano
rispettivamente un minimo di 20 (venti) anni di appartenenza
ininterrotta al Gruppo e che abbiamo acquisito particolari
titoli di merito nell’ambito della professione.
ARTICOLO 6
Per l’ammissione a Socio sono richiesti i seguenti
requisiti:
a) essere giornalisti, professionali o collaboratori, regolarmente
iscritti all’Associazione Siciliana della Stampa ed
in regola con il pagamento delle quote annuali della stessa;
b) esercitare continuativamente e/o prevalentemente l’attività
di giornalista sportivo da almeno 2 (due) anni.
I giornalisti sportivi stranieri che vivono anche temporaneamente
in Italia per motivi di lavoro possono iscriversi al GSGS,
se competente per territorio, secondo il Regolamento del
Consiglio Direttivo nazionale.
Possono iscriversi a Gruppi regionali dell’USSI diversi
da quelli delle Associazioni di stampa regionali di appartenenza
i giornalisti che operino prevalentemente in regioni diverse
da quelle dell’Associazione della Stampa alla quale
scelgono di restare iscritti.
E’ fatto divieto di far parte del GSGS a chi si sia
sottratto volontariamente con dimissioni o mancato rinnovo
del tesseramento ai procedimenti disciplinari instaurati
a suo carico o alle sanzioni irrogate nei suoi confronti
dagli Organi disciplinari della FNSI e/o dell’Ordine
dei Giornalisti.
ARTICOLO 7
I Soci sono tenuti al pagamento della quota associativa
che viene fissata ogni anno dal Consiglio Direttivo. Detto
pagamento dovrà essere effettuato entro il 31 marzo;
dopo tale data il socio è considerato moroso.
ARTICOLO 8
Si decade dalla qualità di Socio per:
a) dimissioni;
b) il venir meno di anche uno solo dei requisiti di cui
al precedente articolo 6;
c) abbandono dell’attività di giornalista sportivo
per un periodo superiore a 2 (due) anni;
d) morosità, che decorre dal 1° gennaio del secondo
anno successivo a quello cui le quote associative si riferiscono;
e) radiazione comminata dagli Organi di giustizia a seguito
di gravi violazioni dell’ordinamento sociale.
La perdita della qualità di Socio nel caso di cui
al precedente punto c) non opera per coloro che abbiano
fatto parte del Gruppo consecutivamente per almeno 15 (quindici)
anni e per i Soci collocati in quiescenza, i quali conservano
la qualifica di Socio ordinario.
ORGANI SOCIALI
ARTICOLO 9
Sono Organi sociali del GSGS
a) l’Assemblea;
b) il Presidente;
c) il Consiglio Direttivo;
d) il Comitato di Presidenza;
e) il Collegio dei Revisori dei Conti.
ASSEMBLEA
ARTICOLO 10
L’Assemblea degli iscritti è il supremo Organo
deliberante del GSGS ed è convocata dal Presidente
su decisione del Consiglio Direttivo:
a) di norma entro il 30 aprile di ogni anno, o quando lo
richieda il calendario nazionale per la elezione dei Delegati
al Congresso dell’USSI, per l’approvazione della
relazione morale e del rendiconto economico consuntivo e
preventivo del GSGS ;
b) a cadenza quadriennale, entro il 30 aprile dell’anno
successivo a quello dello svolgimento dei Giochi olimpici
estivi, per il rinnovo delle cariche sociali elettive.
La convocazione, da inoltrare in copia anche alla Segreteria
dell’USSI, deve essere comunicata ai Soci almeno 15
(quindici) giorni prima della data fissata con lettera inviata
tramite utilizzo dei mezzi tecnologici esistenti (e-mail)
o, in tutti quei casi nei quali non sia possibile, per posta
ordinaria.
L’Assemblea può essere altresì convocata
in via straordinaria ogni qualvolta il Presidente e/o il
Consiglio Direttivo lo ritengano opportuno, o quando ne
facciano motivata richiesta scritta almeno un quarto dei
Soci iscritti in regola con il pagamento delle quote sociali
sia nei confronti del Gruppo che dell’Associazione
Stampa (regionale). In quest’ultimo caso l’Assemblea
deve tenersi entro 30 (trenta) giorni dalla data in cui
è pervenuta la richiesta.
ARTICOLO 11
L’Assemblea ordinaria è valida in prima convocazione
quando sia presente almeno la metà più uno
dei Soci in regola con il pagamento delle quote. Trascorsa
un’ora da quella fissata per la prima convocazione,
l’Assemblea si intenderà riunita in seconda
convocazione e sarà valida qualunque sia il numero
degli intervenuti. La delega non è ammessa.
ARTICOLO 12
L’Assemblea elegge tra i presenti un Presidente ed
un Segretario che verbalizzerà la riunione. L’Assemblea
delibera a maggioranza semplice dei votanti.
Le votazioni riguardanti l’elezione del Presidente,
del Consiglio Direttivo, del Collegio dei Revisori dei Conti,
della Commissione Elettorale e dei Delegati del GSGS al
Congresso nazionale dell’USSI sono fatte a scrutinio
segreto. Tutte le altre sono fatte per alzata di mano, a
meno di diversa richiesta da parte dell’Assemblea.
ARTICOLO 13
Sono compiti dell’Assemblea:
a) eleggere la Commissione Elettorale che dovrà stabilire
i criteri e sovrintendere alle operazioni di voto per la
elezione delle varie cariche sociali di cui al precedente
articolo 9;
b) eleggere i Delegati al Congresso nazionale dell’USSI;
c) approvare la relazione morale ed il rendiconto economico,
consuntivo e preventivo, del GSGS;
d) approvare le modifiche dello Statuto;
e) deliberare l’eventuale scioglimento del GSGS;
f) deliberare su qualunque altro argomento posto all’ordine
del giorno.
ARTICOLO 14
La Commissione Elettorale di cui al punto a) del precedente
articolo 13 dovrà essere composta da 3 (tre membri),
di cui 2 (due) professionali, uno dei quali dovrà
fungere da Presidente.
La data fissata per le operazioni di voto dovrà essere
stabilita dal Consiglio Direttivo entro 15 (quindici) e
non oltre 30 (trenta) giorni dalla elezione della Commissione
Elettorale.
Le votazioni avvengono a scrutinio segreto e si svolgono
orientativamente nell’arco di due giorni negli orari
che saranno stabiliti dalla Commissione Elettorale che,
per favorire la più ampia partecipazione possibile,
potrà decidere di istituire oltre al seggio principale
nella città nella quale ha sede il GSGS anche altre
Sezioni elettorali nelle province dove esista una concentrazione
significativa di iscritti.
Alla elezione del Presidente del GSGS concorrono sia i giornalisti
professionali che i giornalisti collaboratori; l’elezione
del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Revisori dei
Conti, così come l’elezione della Commissione
Elettorale avverrà, invece, separatamente per i professionali
ed i collaboratori che eleggeranno rispettivamente i nominativi
di loro pertinenza. Potranno essere eletti solo coloro che
risultavano iscritti al GSGS al 31 dicembre dell’anno
precedente e siano in pari con il pagamento delle quote
sociali.
Per il Consiglio Direttivo ogni votante potrà indicare
nella scheda un numero di preferenze pari all’80 (ottanta)
per cento arrotondato per difetto del numero dei Consiglieri
da eleggere per la propria categoria; per il Collegio dei
Revisori dei Conti e la Commissione Elettorale potranno
essere espresse, invece, un massimo di 2 (due) preferenze
per i giornalisti professionali e 1 (una) sola preferenza
per i collaboratori.
Per ogni carica, compresi i componenti della Commissione
Elettorale, verranno eletti i candidati che avranno riportato
il maggior numero di preferenze. In caso di parità
prevarrà il candidato più anziano per iscrizione
al GSGS e, in caso di ulteriore parità, quello più
anziano per iscrizione all’Associazione Stampa Siciliana,
all’Albo dell’Ordine dei Giornalisti e, infine,
quello più anziano per età.
PRESIDENTE
ARTICOLO 15
Il Presidente, che dovrà essere inderogabilmente
giornalista professionale, è il rappresentante legale
del GSGS nelle sedi e nelle giurisdizioni consentite all’USSI.
E’ l’esecutore delle deliberazioni del Consiglio
Direttivo che convoca almeno 5 (cinque volte) l’anno
e quando ne facciano richiesta scritta almeno 4 (quattro)
suoi componenti. Se non vi provvede con la periodicità
predetta o sollecitamente dopo averne ricevuta richiesta,
uno dei Vicepresidenti può sostituirsi a lui e convocare
in sua vece il Consiglio Direttivo.
Il Presidente, o chi per esso, fissa l’ordine del
giorno dei lavori consiliari nel quale è tenuto ad
inserirvi argomenti indicati anche da un solo Consigliere
con richiesta motivata e fatta pervenire almeno 5 (cinque)
giorni prima della riunione.
In caso di temporanea assenza o impedimento il Presidente
sarà sostituito dal Vicepresidente Vicario.
Il Presidente deve considerarsi decaduto nei casi previsti
dagli articoli 8 e 21 del presente Statuto ed in ogni altro
caso di suo impedimento permanente. Qualora si verifichi
tale circostanza decadono tutti gli Organi sociali che rimarranno
in carica solo per l’amministrazione ordinaria sino
alle nuove elezioni che dovranno essere indette entro 60
(sessanta) giorni con le modalità di cui ai precedenti
articoli 10, 13 e 14. In questo caso l’Assemblea straordinaria
per la elezione della Commissione Elettorale sarà
convocata dal Vicepresidente vicario.
CONSIGLIO DIRETTIVO
ARTICOLO 16
Il Consiglio Direttivo del GSGS è formato oltre che
dal presidente da 11 (undici) membri, di cui 6 (sei) giornalisti
professionali e 5 (cinque) giornalisti collaboratori. Qualora
ne ravvisi la necessità il Presidente potrà
cooptare, senza diritto di voto, al massimo altri due Consiglieri,
indifferentemente professionali o collaboratori. Fanno altresì
parte del Consiglio direttivo i presidenti provinciali di
sezione, con parere consultivo e senza l’obbligo della
presenza.
Non può far parte del Consiglio Direttivo il Socio
che rivesta cariche in altro Gruppo di specializzazione
riconosciuto dalla FNSI.
Nella sua prima riunione il Consiglio Direttivo elegge tra
i propri membri: i Vicepresidenti professionali in numero
massimo di 3 (tre), di cui uno sarà nominato Vicario
dal Presidente; un Vicepresidente collaboratore; il Segretario
ed il Tesoriere: questi ultimi indifferentemente fra i professionali
o i collaboratori.
Alle riunioni del Consiglio partecipano di diritto, con
funzione esclusivamente consultiva, il rappresentante dell’Associazione
Stampa (regionale) e gli iscritti del GSGS che ricoprano
nell’USSI cariche nazionali.
Il Consiglio è convocato dal Presidente almeno 7
(sette) giorni prima con lettera contenente l’ordine
del giorno dettagliato, inviata ai Soci tramite utilizzo
dei mezzi tecnologici esistenti (e-mail o fax) o, in tutti
quei casi nei quali non sia possibile, per posta ordinaria.
Copia della convocazione deve essere altresì inoltrata
alla Segreteria dell’USSI. In caso di particolare
e comprovata urgenza il termine predetto è ridotto
a 3 (tre) giorni.
Il Consiglio Direttivo è regolarmente insediato con
la presenza della maggioranza dei suoi componenti e delibera
validamente a maggioranza semplice. In caso di parità
di voti prevarrà quello del Presidente. Non è
consentita la delega del voto.
Per consultazione e la trattazione di specifici argomenti
il Presidente può ammettere ai lavori del Consiglio
Direttivo terzi estranei al Consiglio, senza diritto di
voto, limitatamente alla discussione degli argomenti per
cui sono stati chiamati e per il tempo limitato alla trattazione
degli stessi.
I componenti del Collegio dei Revisori dei Conti hanno diritto
di parteciparvi, senza diritto di voto.
Qualora un Consigliere collaboratore nel corso del suo mandato
venga inserito nell’elenco dei giornalisti professionali
verrà sostituito dal primo disponibile dei non eletti
della sua categoria e sarà cooptato fra i Consiglieri
professionali senza diritto di voto. Allo stesso modo qualora
un Consigliere professionale venga inserito nell’elenco
dei giornalisti collaboratori sarà sostituito dal
primo disponibile dei non eletti della sua categoria e sarà
cooptato fra i Consiglieri collaboratori senza diritto di
voto.
In caso di assenza non giustificata di un Consigliere a
tre riunioni, anche non consecutive, questi decade dalla
carica ed il Consiglio Direttivo procede alla sua sostituzione
in base all’ordine dei non eletti della sua categoria.
Altrettanto dicasi in caso di dimissioni, morte o impedimento
prolungato di uno o più Consiglieri.
Il Consiglio Direttivo deve ritenersi decaduto, con conseguente
necessaria convocazione dell’Assemblea straordinaria
per procedere alle nuove elezioni di tutti gli Organi sociali,
qualora per qualsiasi ragione vengano a mancare la metà
più uno dei suoi componenti.
ARTICOLO 17
Sono Compiti del Consiglio Direttivo:
a) perseguire gli scopi fissati dall’articolo 3;
b) vigilare sull’osservanza, da parte di tutti i Soci,
del presente Statuto;
c) stabilire ogni anno l’ammontare delle quote sociali
ed esigerne il pagamento da parte degli iscritti. Una parte
della quota sociale di ogni iscritto dovrà essere
versata all’USSI nella misura stabilita dal Consiglio
direttivo nazionale, e nei tempi previsti dallo Statuto
e dal Regolamento dell’USSI;
d) predisporre le relazioni ed i rendiconti economici, preventivi
e consuntivi da presentare per l’approvazione all’Assemblea
annuale;
e) deliberare le ammissioni dei nuovi Soci e le cessazioni
di appartenenza al Gruppo ... Ogni deliberazione relativa
alla iscrizione di nuovi Soci deve essere fatta pervenire
ufficialmente alla Segreteria dell’USSI nazionale
con il timbro e la firma del Presidente del Gruppo e con
il timbro e la firma dell’Associazione Stampa regionale
comprovante la regolarità della posizione del nuovo
Socio. Soltanto dopo il ricevimento di detta comunicazione
la Segreteria dell’USSI provvederà al rilascio
della relativa tessera personale;
f) nominare i Soci benemeriti di cui al precedente articolo
5;
g) deliberare sulla convocazione delle Assemblee;
h) conservare per almeno 10 (dieci) anni i rendiconti economici,
i verbali delle riunioni del Consiglio Direttivo e delle
Assemblee.
COMITATO DI PRESIDENZA
ARTICOLO 18
Il Presidente, i Vicepresidenti, il Segretario e il Tesoriere
costituiscono il Comitato di Presidenza.
Ad esso il Consiglio Direttivo può delegare, ai fini
di immediata esecutività e realizzazione, proprie
funzioni per l’attuazione di deliberazioni consiliari.
In situazioni di particolare urgenza il Comitato esercita
i poteri deliberanti che sono propri del Consiglio Direttivo
riferendone però a quest’ultimo nella prima
seduta Consiliare per la necessaria ratifica.
Il Comitato, convocato dal Presidente almeno 2 (due) giorni
prima, è validamente costituito con l’intervento
di almeno 3 (tre) componenti e decide a maggioranza di due
terzi degli intervenuti.
COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI
ARTICOLO 19
Il Collegio dei Revisori dei Conti è formato da 3
(tre) membri effettivi, di cui 2 (due) giornalisti professionali
ed 1 (un) giornalista collaboratore che non ricoprano la
stessa carica nell’Associazione Stampa (regionale)
o in altro Gruppo di specializzazione riconosciuto dalla
FNSI. L’Assemblea elegge inoltre 1 (un) supplente
professionale ed 1 (un) collaboratore, destinati a sostituire
il Revisore effettivo della stessa categoria di appartenenza
in caso di assenza o impedimento di quest’ultimo.
Tutti i componenti del Collegio dei Revisori devono possedere
adeguata e comprovata competenza.
Il Collegio, nella prima riunione, nomina il Presidente
fra i professionali eletti.
Il Revisore dimissionario o impossibilitato a svolgere la
carica è sostituito dal Supplente il quale, a sua
volta, viene rimpiazzato dal primo dei non eletti nella
categoria di appartenenza. Nel caso in cui ciò non
sia possibile si provvede all’integrazione alla prima
Assemblea utile.
I Revisori hanno il compito di vigilare sulla regolare tenuta
dell’amministrazione e della contabilità del
GSGS oltre che sulla osservanza degli adempimenti eventualmente
imposti da norme di legge. In tutti i casi in cui il Collegio
rilevi inadempienze ed irregolarità è tenuto
a richiedere la convocazione del Consiglio, che dovrà
essere riunito dal Presidente con la massima sollecitudine
possibile.
Il Presidente del Collegio presenta all’Assemblea
una relazione sull’andamento della gestione.
CARICHE E LORO DURATA
ARTICOLO 20
Possono concorrere alle cariche elettive del Gruppo GSGS
tutti i Soci di cui ai precedenti articoli 5 e 6 che:
a) siano cittadini italiani e maggiorenni;
b) non abbiano riportato condanne penali definitive, per
reati non colposi, a pene detentive con durata superiore
ad 1 (un) anno, ovvero a pene che comportino l’interdizione
dai Pubblici Uffici superiore ad 1 (un) anno.
Le cariche sono rinnovabili ed hanno durata quadriennale
in coincidenza con i Giochi olimpici estivi. Esse non danno
diritto a compensi di sorta, a nessun titolo, ma soltanto
al rimborso delle spese vive eventualmente sostenute nell’esecuzione
di uno specifico mandato affidato agli eletti dall’Assemblea
o dal Consiglio Direttivo.
Il Presidente del GSGS potrà restare in carica al
massimo per tre mandati consecutivi a decorrere dalla prima
Assemblea elettiva successiva all’approvazione del
presente Statuto.
INCOMPATIBILITA’
ARTICOLO 21
Tutte le cariche sociali sono incompatibili fra loro; le
cariche di Presidente e di membro del Consiglio Direttivo
sono incompatibili con qualsiasi altra carica elettiva sportiva
nazionale in organismi riconosciuti dal CONI.
Chiunque venga a trovarsi in una situazione di incompatibilità
è tenuto, entro 15 giorni dal verificarsi dalla stessa,
a comunicare al Consiglio la carica che intende occupare
per il futuro rinunciando all’altra. Nel caso di mancato
rispetto di tale termine sarà ritenuto decaduto di
diritto dalla carica assunta posteriormente.
CONTROVERSIE
ARTICOLO 22
Per qualsiasi controversia gli iscritti al GSGS si rimettono
in primo grado al Collegio dei Probiviri dell’Associazione
Stampa (regionale) ed in secondo grado al Collegio dei probiviri
della FNSI.
FONDO COMUNE – BILANCIO
ARTICOLO 23
Il Fondo comune è costituito:
a) da tutti i beni mobili e immobili appartenenti al Gruppo
...
b) dai contributi degli iscritti e dalle elargizioni di
terzi, Enti pubblici e privati;
c) da ogni altra entrata che concorra ad incrementare il
Fondo.
L’anno sociale del GSGS ha inizio il 1° gennaio
e termina il 31 dicembre di ogni anno.
SEDE
ARTICOLO 24
La sede istituzionale del GSGS è posta nella stessa
sede dell’Associazione Stampa (regionale). Tuttavia
il Consiglio Direttivo del Gruppo GSGS, su indicazione del
Presidente, può stabilire una sede operativa diversa
per esigenze di natura funzionale.
STATUTO E LE SUE MODIFICHE
ARTICOLO 25
Il presente Statuto è formulato in termini compatibili
con quello dell’USSI nazionale e quello dell’Associazione
Stampa (regionale).
Per diventare esecutive, le eventuali successive proposte
di modifica o di integrazione che saranno presentate dal
Consiglio Direttivo dovranno essere approvate dall’Assemblea
straordinaria del GSGS con la maggioranza dei due terzi
dei Soci partecipanti in regola con il pagamento delle quote.
SCIOGLIMENTO DEL GRUPPO GIORNALISTI
SPORTIVI SICILIANI
ARTICOLO 26
L’eventuale scioglimento del GSGS deve essere deliberato
da un’Assemblea convocata in via straordinaria con
la maggioranza di quattro quinti dei Soci presenti ed aventi
diritto al voto. Lo stesso quorum è richiesto per
la valida costituzione dell’Assemblea sia in prima
che in seconda convocazione. Con la stessa maggioranza sono
nominati i liquidatori e viene stabilita la destinazione
dell’eventuale patrimonio residuo che dovrà
essere devoluto obbligatoriamente ad altre Associazioni
con finalità analoghe oppure a fini di pubblica utilità,
sentito il parere di eventuali Organismi di controllo e
fatta salva una diversa destinazione imposta dalla legge.
DISPOSIZIONI FINALI
ARTICOLO 27
Per quanto non contemplato nel presente Statuto operano
le norme statutarie ed il Regolamento di attuazione dell’USSI,
della FNSI e dell’Associazione Siciliana della Stampa.
NOTA CONCLUSIVA
Il presente Statuto è stato approvato all’unanimità
dall’Assemblea straordinaria del Gruppo Siciliano
Giornalisti Sportivi che si è tenuta a Centuripe
(En) il 9 maggio 2005, presieduta dal presidente regionale
in carica Nuccio Schillirò, presenti il segretario
regionale dell’Assostampa Daniele Billitteri, il presidente
regionale dell’Assostampa Orlando Scarlata e il presidente
benemerito dell’Ussi GSGS Luigi Prestinenza.
Il presente Statuto è stato altresì approvato
all’unanimità dal Consiglio direttivo dell’USSI
nella riunione che si è tenuta a ... il ...